Nella Riserva naturale Valle Cavanata ci sono alcune norme di comportamento che devono essere rispettate al fine di garantire la tutela e la conservazione della biodiversità presente al suo interno. Queste norme sono disciplinate dal Regolamento della Riserva:
REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VALLE CAVANATA
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1
(Norme generali)
1. Il presente Regolamento, in rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale, contribuisce alla tutela, gestione, conservazione e valorizzazione della zona umida «Valle Cavanata», secondo quanto contenuto nel decreto del Ministro dell’agricoltura e foreste n. 126 del 27 gennaio 1978 «Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata Valle Cavanata per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448».
2. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all’articolo 18 della legge regionale 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all’interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.
3. Il presente Regolamento ha valore per l’intero territorio della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata ed è attuato dall’organo gestore della Riserva.
4. L’attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all’articolo 13 della legge regionale 42/1996.
5. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dal Direttore dell’Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell’articolo 40, comma 1 della legge regionale 42/1996.
6. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente Regolamento.
Capo II
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE
Art. 2
(Attività agricole)
1. In considerazione della ridotta estensione e della marginalità delle colture agrarie esistenti all’interno della Riserva, il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo la rinaturalizzazione dei terreni attualmente coltivati, attraverso la ricostruzione artificiale o spontanea di vegetazioni erbacee, arbustive ed arboree naturali o seminaturali.
2. Nelle more dell’acquisizione al patrimonio regionale dei terreni coltivati di proprietà privata o appartenenti ad altri Enti pubblici, a fini di rinaturalizzazione degli stessi, è consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto ed è garantita la libertà di rotazione degli arativi.
Art. 3
(Attività selvicolturali)
1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l’incremento delle formazioni forestali litoranee, ripariali e planiziali. La gestione dei boschi della Riserva è attuata mediante il Piano di gestione forestale, proposto dall’organo gestore e approvato dall’Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 42/1996.
2. Il Piano di gestione, in cui costo è a carico dell’organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali sono prioritariamente rivolti alla rinaturalizzazione, miglioramento e valorizzazione delle cenosi forestali, mediante l’applicazione di tecniche, a minimo impatto ambientale, mirate soprattutto alla trasformazione delle formazioni artificiali di latifoglie ed al rimodellamento di quelle naturali e paranaturali, con particolare riguardo nei confronti dell’avifauna, favorendone la sosta, l’alimentazione e la nidificazione.
Art. 4
(Attività di pascolo)
1. Il pascolo finalizzato alla gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di conservazione e sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, è esercitato sotto il diretto controllo dell’organo gestore.
2. Per le caratteristiche fisiche, geomorfologiche e vegetazionali della Riserva non si prevede lo sfruttamento a fini zootecnici.
Art. 5
(Gestione della flora e della vegetazione)
1. Oltre a quanto già specificato per la vegetazione naturale e seminaturale erbacea ed arbustiva, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in modo da garantire la biodiversità.
2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4, 6 della legge regionale 34/1981.
3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 34/1981. L’organo gestore, su richiesta dell’Azienda dei parchi e delle foreste regionali esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.
4. Possono essere individuate specie arboree o circoscritte formazioni vegetazionali, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono di particolare tutela. Qualora le singole piante o le formazioni vegetazionali siano di proprietà privata, l’organo gestore provvede a corrispondere un equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l’entità degli indennizzi sono oggetto di apposito provvedimento dell’Organo gestore.
Art. 6
(Gestione della fauna selvatica)
1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall’articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, proposto dall’Organo gestore e approvato dall’Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l’eventuale prelievo della fauna selvatica, compresa la fauna ittica fluviale e marina, nonché gli invertebrati eduli.
2. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sulla ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento del maggior numero di specie di avifauna, anche in considerazione del fatto che la Riserva ricomprende il perimetro della zona umida di valore internazionale della convenzione Ramsar. Il Piano prevede specifici studi, ricerche, monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico, con particolare riguardo nei confronti dell’avifauna.
3. Il prelievo di invertebrati eduli è consentito solamente nella porzione a mare della Riserva. Il piano di cui al comma 1, individua le specie oggetto di prelievo e stabilisce i periodi, le quantità, i metodi e gli strumenti per la cattura e la raccolta.
4. L’attività di pesca sportiva, permessa sul tratto del canale Averto a nord della strada comunale per Fossalon, è disciplinata annualmente dall’Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in conformità al Piano di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, d’intesa con l’organo gestore.
5. L’organo gestore accerta, tramite il Piano pluriennale di gestione faunistica sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l’equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l’organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all’uopo autorizzati, delle Riserve di caccia di diritto ricadenti nel Comune compreso nel territorio dell’area protetta, ovvero ancora di persone all’uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza della Riserva.
6. L’organo gestore cura e mantiene le strutture necessarie per l’osservazione, la sosta, l’alimentazione, il censimento, lo studio e la ricerca della fauna. A tal fine può convenzionarsi con società, professionisti e specialisti qualificati, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. Programma a propria discrezione la liberazione, all’interno della Riserva, di animali riabilitati provenienti da centri di recupero faunistici, ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.
Art. 7
(Attività scientifiche)
1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica nelle discipline naturalistiche ed ambientali, con particolare riguardo alla zoologia, all’interno del territorio della Riserva. La ricerca scientifica viene promossa e sostenuta economicamente.
2. L’organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti.
3. L’organo gestore collabora con le maggiori istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali per la diffusione e l’interscambio delle informazioni relative alla fauna, con particolare riguardo all’avifauna.
Art. 8
(Attività didattiche e attività educative)
1. L’organo gestore attiva e gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.
2. L’organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all’interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, devono comunicare i propri programmi ed iniziative di attività all’Organo gestore.
3. L’organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 349/1986, nell’ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche ed educative.
Art. 9
(Attività promozionali)
1. L’organo gestore cura le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.
2. L’organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.
3. L’organo gestore provvede a registrare il nome e l’emblema della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.
Art. 10
(Attività ricreative, sportive e turistiche)
1. Per le particolari caratteristiche fisiche, geomorfologiche ed ambientali della Riserva, le attività ricreative, sportive e turistiche sono necessariamente limitate alle sole fruizioni turistico-naturalistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono adottate dall’organo gestore e pubblicate all’albo del Comune della Riserva.
2. Per la preminente importanza faunistica della Riserva, al fine di non arrecare disturbo alla medesima, sono ammessi i cani tenuti al guinzaglio, esclusivamente nelle aree non interdette, con l’eccezione di quelli utilizzati per la guardia del centro visite e degli altri edifici della Riserva, nelle operazioni di soccorso, ovvero quelli utilizzati per operazioni di gestione da parte di personale incaricato dall’organo gestore.
3. L’attività escursionistica di fruizione turistico-naturalistica della Riserva si svolge esclusivamente all’interno della rete sentieristica individuata dal Piano di conservazione e sviluppo. L’organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri, con particolare riguardo ai percorsi di interpretazione ambientale attrezzati e realizza un’adeguata segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale.
4. L’organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi per l’ordinaria e straordinaria manutenzione dei sentieri, con particolare riguardo alle attrezzature ed alla segnaletica. L’organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.
5. L’attività cicloturistica si svolge lungo la viabilità principale e sulle piste ciclabili individuate dal Piano di conservazione e sviluppo. A cura dell’organo gestore vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione dei velocipedi, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.
6. L’attività escursionistica a cavallo si svolge esclusivamente lungo l’apposita rete di percorsi, individuata dal Piano di conservazione e sviluppo.
7. L’esercizio di attività di ippoturismo possono essere svolte da soggetti diversi, previa stipula di apposita convenzione con l’organo gestore.
8. In considerazione della rilevante e qualificata offerta di strutture per il campeggio nelle zone limitrofe alla Riserva, all’interno della stessa non si prevedono spazi per tale attività.
9. In ogni caso le attività escursionistiche, ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.
Art. 11
(Attività estrattiva)
1. La movimentazione ed il prelievo di limi, sabbie e ghiaie in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni, mareggiate e dissesti in genere deve essere concordata con l’organo gestore che si esprime con motivato parere.
Art. 12
(Circolazione dei veicoli a motore)
1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.
2. La circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità pubblica ordinaria, sulla quale non si applicano i divieti di cui al successivo articolo 15, lettere b) e c).
Art. 13
(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio)
1. L’organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 42/1996, tenendo conto dei seguenti principi tecnici:
a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio, qualora ritenute necessarie, sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell’ambiente circostante;
b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.
Capo III
ATTIVITÀ CHE L’ORGANO GESTORE DISCIPLINA CON APPOSITE DISPOSIZIONI DA PUBBLICARSI ALL’ALBO DEL COMUNE DELLA RISERVA
Art. 14
(Disposizioni dell’organo gestore)
1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/1996, l’Organo gestore, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996, disciplina le attività di seguito elencate:
a) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse all’evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;
b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta di molluschi ed altri invertebrati eduli, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all’equilibrio degli ecosistemi naturali;
c) le limitazioni generali o particolari in ordine alla cattura di specie ittiche in aree appartenenti al demanio marittimo, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all’equilibrio degli ecosistemi naturali;
d) l’interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative, inclusa la frequentazione e fruizione delle strutture ricettive proprie della Riserva che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell’avifauna.
2. L’organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. Il provvedimento dell’organo gestore relativo alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all’albo del Comune territorialmente interessato.
Capo IV
DIVIETI
Art. 15
(Divieti)
1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:
a) l’uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane e uova, di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 54 del C.P.;
b) l’introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
d) l’immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall’organo gestore;
e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;
f) la pesca sportiva a sud della strada comunale per Fossalon;
g) la raccolta, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali presenti all’interno della Riserva, fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, ovvero senza l’autorizzazione da parte dell’organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili. Il divieto assume particolare rigore per le seguenti specie considerate di importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio costiero regionale: Trachomitum venetum, Erianthus ravennae, Limonium densissimum, Limonium serotinum e Cyperus kalli;
h) l’introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell’organo gestore;
i) il taglio e il danneggiamento delle essenze arboree o delle circoscritte formazioni vegetazionali ritenute di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello, individuate dall’organo gestore, di cui al precedente articolo 5, comma 4;
l) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;
m) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell’articolo 636 C.P.;
n) la distruzione e l’alterazione di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;
o) l’apertura di discariche e l’abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;
p) l’attività estrattiva produttiva, l’emungimento delle acque del sottosuolo, l’alterazione della morfologia del suolo, la bonifica di zone umide e lo stoccaggio di inerti;
q) l’attività escursionistica al di fuori della rete sentieristica nelle zone dove è in vigore l’obbligo di non uscire dai percorsi di interpretazione ambientale;
r) la navigazione con qualsiasi tipo di natante o imbarcazione;
s) la balneazione nelle zone interdette appositamente tabellate;
t) il campeggio libero;
u) il sorvolo alla quota inferiore di 300 metri s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo;
v) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
z) le attività ricreative e turistiche svolte in contrasto con l’articolo 10 del presente Regolamento.
Art. 16
(Sanzioni)
1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, prevista dall’articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/1996.
2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall’organo gestore della Riserva di cui all’articolo 14 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, prevista dall’articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/1996.
Capo V
CRITERI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI
Art. 17
(Criteri)
1. L’organo gestore, contestualmente all’adozione dei programmi annuali delle attività di gestione della Riserva, ovvero a seguito dell’approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole, forestali e beni immobiliari.
2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell’organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:
a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all’inutilizzazione del bene;
b) per danni ai beni stessi.
3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/1994 e del Regolamento di attuazione, D.P.G.R. 10 ottobre 1996, n. 0373/Pres.
Art. 18
(Modalità)
1. Il privato, interessato all’ottenimento dell’indennizzo, previa tempestiva segnalazione, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall’evento dannoso, all’organo gestore, indicando data e descrizione dell’evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati o distrutti, nonché l’eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.
2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della valutazione dei danni sono adottati dall’organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall’organo gestore, tenuto conto dell’esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.
Capo VI
ATTIVITÀ, PRODUTTORI E SERVIZI DI CUI SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D’USO DEL NOME E DELL’EMBLEMA DELLA RISERVA
Art. 19
(Uso del nome ed emblema della Riserva)
1. Il diritto d’uso del nome e dell’emblema della Riserva viene concesso su provvedimento dell’organo gestore a richiesta degli interessati.
2. L’organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.
3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:
a) ai soggetti, ditte ed imprese locali residenti nel Comune della Riserva, svolgenti attività nell’intorno territoriale della Riserva, nei settori quali l’agriturismo, la ristorazione, il turismo, l’artigianato, l’agricoltura biologica, la pescicoltura, e le attività di servizio alla Riserva.
Art. 20
(Norme transitorie)
1. Fino all’approvazione del Piano di conservazione e sviluppo della Riserva della Valle Cavanata, qualora una norma del presente regolamento sia riferita specificatamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a viabilità e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al Regolamento stesso.
2. Fino all’approvazione del Piano di gestione forestale qualsiasi intervento sui boschi della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall’Azienda dei parchi e delle foreste regionali.